Finalmente arriva la conferma: niente iva per le mascherine e non solo.
HEALTH AND WELLNESS
Finalmente arriva la conferma: niente iva per le mascherine e non solo.
19 Maggio 2020 – Entra in vigore un nuovo decreto-legge che regola le misure urgenti in materia di salute, di sostegno al lavoro e all’economia, in materia di politiche sociali con misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione con l’emergenza epidemiologica da Covid19.
Importanti novità per quanto riguarda il settore della salute, con l’esenzione dell’iva per tutti i quei beni necessari alla prevenzione e alla riduzione del contagio da Covid19.
A seguire, l’articolo 124 del decreto-legge con la lista di tutti i bene compresi:
Art.124: Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-191.
- Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: “1-ter. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva; monitor multi parametrico anche da trasporto; pompe in fusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;”.
- Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l’anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265
A voi il link per una lettura del decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg