HEALTH AND WELLNESS

Finalmente arriva la conferma: niente iva per le mascherine e non solo.

19 Maggio 2020 – Entra in vigore un nuovo decreto-legge che regola le misure urgenti in materia di salute, di sostegno al lavoro e all’economia, in materia di politiche sociali con misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione con l’emergenza epidemiologica da Covid19.

Importanti novità per quanto riguarda il settore della salute, con l’esenzione dell’iva per tutti i quei beni necessari alla prevenzione e alla riduzione del contagio da Covid19.

A seguire, l’articolo 124 del decreto-legge con la lista di tutti i bene compresi:

Art.124: Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-191.

 

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: “1-ter.                                                                                                                                                                                                                            Ventilatori polmonari per terapia intensiva e  sub intensiva;  monitor  multi parametrico  anche  da  trasporto;  pompe  in fusionali  per  farmaci  e  pompe peristaltiche  per  nutrizione  enterale;  tubi  endotracheali;  caschi  per  ventilazione  a  pressione  positiva continua;   maschere   per   la   ventilazione   non   invasiva;   sistemi   di   aspirazione;   umidificatori; laringoscopi;  strumentazione  per  accesso  vascolare;  aspiratore  elettrico;  centrale  di  monitoraggio  per terapia  intensiva;  ecotomografo  portatile;  elettrocardiografo;  tomografo  computerizzato;  mascherine chirurgiche;  mascherine  Ffp2  e  Ffp3;  articoli  di  abbigliamento  protettivo  per  finalità  sanitarie  quali guanti  in  lattice,  in  vinile  e  in  nitrile,  visiere  e  occhiali  protettivi, tute di  protezione,  calzari  e soprascarpe, cuffie copricapo,   camici   impermeabili,   camici   chirurgici;   termometri;   detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19;  tamponi  per  analisi  cliniche;  provette  sterili;  attrezzature  per  la  realizzazione  di  ospedali da campo;”.

 

  1. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

  1. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l’anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265

 

A voi il link per una lettura del decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg