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Nuove farmacie: decide il comune in base a un’equa distribuzione

Con la sentenza n. 4231 dell’11 di luglio scorso, il Consiglio di Stato ha stabilito che garantire a tutti l’accessibilità al servizio distributivo dei farmaci non significa collocare farmacie nuove in zone disabitate né escludere sovrapposizioni tra nuove farmacie e farmacie esistenti.

Il comune ha il diritto di decidere dove collocare le nuove farmacie senza considerare la possibile perdita in termini di clienti delle farmacie già esistenti.

Questo è il razionale con cui la III sezione del CdS ha respinto l’appello richiesto dai titolari di una farmacia storica della provincia di Foggia: la sentenza del Tar Puglia aveva infatti rifiutato la loro richiesta contro l’insediamento di altre farmacie nel loro raggio di azione.

Lo scopo della riforma del 2012 (art.11, decreto legge n.1/2012) non è quello di decentrare le nuove farmacie, con il rischio che queste ultime non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la sopravvivenza, ma di aumentare l’assistenza farmaceutica a favore del maggior numero possibile di abitanti.

L’esigenza di dover servire le aree isolate e scarsamente abitate deve andare di pari passo con la necessità di garantire un facile accesso al servizio farmaceutico a tutti gli abitanti del Comune su tutto il territorio.